Incidente Auto

Quando si applica la proceduria ordinaria
La procedura ordinaria di risarcimento si applica ogni qual volta non trovi applicazione la procedura del risarcimento diretto, ovvero:

  • sinistri non verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino,Città del Vaticano;
  • sinistri con assenza di collisione tra due veicoli;
  • sinistri con collisione tra più di due veicoli;
  • sinistri che coinvolgono ciclomotori che non siano muniti di targa ai sensi del D.P.R. 6 marzo 2006 n. 153, ovvero con sei caratteri alfanumerici;
  • sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero;
  • sinistri con veicoli non assicurati;
  • sinistri con lesioni alla persona del conducente superiori al 9% di Invalidità Permanente;
  • collisione tra 2 soli veicoli ma con coinvolgimento di altri veicoli responsabili.

In tutte le ipotesi in cui si applica la procedura ordinaria di risarcimento la denuncia di sinistro dovrà essere presentata alla propria Compagnia di Assicurazione e la richiesta di risarcimento del danno dovrà essere rivolta alla Compagnia di Assicurazione del responsabile civile ed al responsabile civile stesso.

Dalla ricezione della richiesta di risarcimento decorrono i seguenti termini per la formulazione da parte della Compagnia di Assicurazione del responsabile civile di una congrua offerta di risarcimento o della comunicazione dei motivi specifici per i quali non ritiene di fare un’offerta:

  • ­30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti;
  • ­60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato;
  • ­90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene interrotto nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona.

In caso di richiesta incompleta degli elementi prescritti dalla legge, l’invito da parte dell’Impresa di assicurazione a regolarizzare la richiesta interrompe i termini di cui sopra sino al ricevimento delle integrazioni richieste.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, la Compagnia di Assicurazione provvede al pagamento del danno entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Il pagamento viene effettuato entro lo stesso termine anche se il danneggiato non accetta l’offerta formulata dall’Impresa di assicurazione.

Decorsi 30 giorni della comunicazione senza che il danneggiato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’Impresa di assicurazione corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità e tempi di cui al paragrafo precedente.

Decorsi i termini per la formulazione dell’offerta senza che il danneggiato sia stato soddisfatto nelle sue pretese, il danneggiato medesimo ha titolo per esperire l’azione diretta nei confronti della Compagnia di Assicurazione del responsabile civile.